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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.12. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
4.12.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti.

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

  1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.
  2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili».

Art. 5.
(Restituzione delle quote di partecipazione al capitale).

  1. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime al quale si applica la maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo risultante al 31 dicembre 2013 calcolata dall'Istat.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

  1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.