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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.608. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
3.608.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 a favore di acquirenti di immobili privati).

  1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati).

  1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
  2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
  3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.
  4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia dei provvedimento.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
  7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12».
   b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.».
   c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «perse» sono aggiunte le seguenti: «o per il proprio coniuge»;
   d) All'articolo 10, comma 1, dopo le parole «la residenza propria», sono aggiunte le seguenti: «o del proprio coniuge»;
   e) All'articolo 17, comma 2 sostituire le parole «quindici anni» con le seguenti: «trenta anni».
   f) All'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.».

  2. L'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accesso alle prestazioni dei Fondi, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.
  3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), dei medesimo articolo 13, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva.
  4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo.