Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3.
(Valorizzazione degli immobili pubblici in disuso).
1. I comuni e le amministrazioni a vario titolo proprietarie di immobili non utilizzabili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi pubblici o sociali.
2. Le amministrazioni assicurano la pubblicazione e l'informazione ai cittadini sugli immobili da utilizzare
3. Decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del piano, si procede alla valorizzazione degli immobili che permangano inutilizzabili sulla base della normativa vigente.