Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni in materia di uso sociale degli immobili pubblici).
1. Il comune e l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvedono ai censimenti degli immobili di proprietà pubblica e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati, al loro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
2. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero all'uso sociale del patrimonio pubblico inutilizzato e da dismettere.
3. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso sociale sono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza e con successiva delibera degli enti territoriali.