Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ad irregolarità concernenti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali. In tal caso le irregolarità sono considerate opere in totale difformità e quindi non sanabili.