Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio.