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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.414. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
3.414.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio.