Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
2-octies. Le acquisizioni degli immobili di cui al presente articolo non possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero.