Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante l'utilizzazione prioritaria degli immobili di proprietà pubblica. È vietata l'alienazione di immobili prima che sia concluso il censimento di cui al presente comma.