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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.101. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
3.101.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. Al fine di realizzare una stima degli immobili pubblici, l'Agenzia del demanio effettua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un censimento di tutti gli immobili pubblici e ne quantifica il valore sulla base dei criteri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare. I risultati sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.