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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.301. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
2.301.

  Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».