Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».