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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.68. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.68.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  12-quater. Agli oneri di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  12-quinquies. All'onere relativo ai minori interessi attivi, pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.