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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.66. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.66.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.
  12-quater. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 spettante ai comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D della medesima Regione.
  12-quinquies. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi 12-ter e 12-quater, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.
  12-sexies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui al comma 12-quinquies, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da Fondo di solidarietà comunale.