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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.54.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. L'articolo 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.