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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.307. in Assemblea riferita al C. 1941

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2014  [ apri ]
1.307.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 nonché, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.