Il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
12-bis. Qualora non venga integralmente versata la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, e la cui differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014, non vengono applicati sanzioni ed interessi.