Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Dichiarazione IUC. Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 684 è abrogato;
al comma 685:
primo periodo, le parole: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine stabilito dal comune nel regolamento».
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce modelli, termini e modalità di presentazione della dichiarazione differenziata con riferimento alla Tari, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687».
il comma 689 è sostituito dal seguente:
«689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI».