Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Entrata in vigore).
1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Entrata in vigore).
1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente.