Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) rideterminare i requisiti che devono possedere la farina o la semola affinché ad essi sia attribuita la definizione di «integrale», stabilendo distintamente le corrispondenti denominazioni commerciali di:
1) «farina integrale di grano tenero»;
2) «semola integrale di grano duro»;
3) «farina integrale senza germe di grano tenero»;
4) «semola integrale senza germe di grano duro».