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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.76. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1921

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/01/2014  [ apri ]
3.76.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la frase: si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale con la frase: si svolge ai sensi dell'articolo 144-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, la frase: Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale è sostituita con la frase: Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente.