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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1921

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/01/2014  [ apri ]
2.20.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5, è sostituito dal seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30,000.