stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.17. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1921

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/01/2014  [ apri ]
2.17.

  All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.