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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.26. in Assemblea riferita al C. 1921-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2014  [ apri ]
7.26.

  Al comma 5, sostituire interamente la lettera b) con la seguente:
  Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libera personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l'adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale.