Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l) all'articolo 80, in fine, aggiungere i seguenti capoversi:
«Nell'ambito dell'attività formativa fornita al personale in servizio presso gli istituti di detenzione e pena di cui al presente articolo, vengono svolti specifici percorsi di formazione in ambito socio-pedagogico, psicologico, criminologico e interculturale.
All'attuazione del capoverso precedente si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».