stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.25. in Assemblea riferita al C. 1921-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2014  [ apri ]
2.25.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.