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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.14. in Assemblea riferita al C. 1921-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2014  [ apri ]
2.14.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.