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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
9.9.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire le parole: «delle persone fisiche e giuridiche» con le seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio».

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, fissa per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o legalmente parificato avente sede nel territorio nazionale l'importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1».

  Sopprimere i commi 3 e 4.

9.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).

  1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento tramite voucher per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari muniti di codice ISBN con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 e fino al 31 dicembre 2016.
  2. Il beneficio, di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, può essere concesso a soggetti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro annui e avere un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 200.
  3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del beneficio e per la verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
  5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.