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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.624.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
8.624.

  Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).

  1. Ai decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  «c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;
   b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  « 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, al fatto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione e si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
  1-ter. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte del rassicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. 1 dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-bis dell'articolo 32, dei decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini del l'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
   c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis). L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, ridentificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
  3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
  3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;
   d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

«Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui ai periodi successivi, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione. Le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo. Le aree di cui al quinto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, costo medio dei risarcimenti per soli danni a cose, sinistri senza seguito per attività antifrode, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per lavori a regola d'arte, quali determinati per tipologia di intervento dall'IVASS entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. Tali costi standard per lavori a regola d'arte sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.
  2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.
   e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente; «otto» e il sesto periodo è soppresso;
    2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
  «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.»;
   e-bis) all'articolo 149, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese»;
   f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:

«Art. 150-ter.
(Disciplina della cessione del diritto al risarcimento).

  L'impresa di assicurazione può offrire al contraente la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo 1, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al precedente periodo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a benefìcio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione.
  In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni.».
   f-bis) All'articolo 170-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

  2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a benefìcio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione.
  3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
  4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1 , lettere b), d) ed hanno obbligo di dame comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro sei mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto, fatti salvi i diversi termini in caso di reato.».
  7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e ai rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.
  8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  9-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo, erogate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
  10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  11. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee;
   b) All'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) L'articolo 14 è abrogato».

  11-bis. All'articolo 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) al comma 1-bis, lettera g-bis), le parole: «di rilevamento.» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevamento;» e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:
  g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;
   b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: « 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.».

  12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014, e sono raddoppiati a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze RC auto distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'istituto Nazionale di Statistica.
  13-ter. I risultati del monitoraggio sono raccolti in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito alla effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui al comma 13-bis. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
  13-quater. L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato qualora accerti, anche a seguito del predetto monitoraggio ministeriale o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dall'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste, applica alle società assicuratrici interessate ed alle loro società controllanti una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo RC auto secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al fondo di garanzia vittime della strada e per la metà a misure di informazione e prevenzione per la sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo le modalità fissate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle Finanze e dell'istruzione. Con lo stesso decreto è raddoppiata per la percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 2, lettera x) di cui alla legge 13 giugno 1991, n. 190 per le medesime finalità e sono conseguentemente riviste le percentuali di cui all'articolo 208 del nuovo Codice della strada.

I Relatori