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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.33.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
6.33.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
  8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.
  9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.

6.33.

  Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
  8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

ident. 6.47.6.12.6.26.