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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.42.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/02/2014  [ apri ]
5.42.
approvato

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nei progetti e attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti per materia e attuati dalle strutture decentrate dello Stato, nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità d'origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di regolamento del funzionamento dei COMITES, e dalla legge 6 novembre 1989 n. 368, e successive modificazioni, sull'istituzione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

  Conseguentemente sostituire il primo periodo del comma 9 del medesimo articolo con il seguente: Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.