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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.24.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/02/2014  [ apri ]
3.24.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183», e dopo le parole: «programma operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
   b) al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a «di riferimento» sono soppresse;
   c) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola: «cofinanziamento» è sostituita dalla seguente: «finanziamento»; al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni».

3.24.
approvato

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sopprimere le parole nell'ambito del programma operativo di riferimento;
   2) al comma 1, dopo le parole: della Commissione Europea aggiungere le seguenti: nonché, in via prioritaria a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e successive modificazioni, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   3) al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 400 milioni annui;
   4) al comma 1, aggiungere, infine, il secondo periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definite la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma. A seguito della citata intesa, le dotazioni del Fondo per la Crescita sostenibile e degli eventuali altri capitoli di bilancio di competenza del Ministero dello sviluppo economico interessate sono ridotte per l'importo corrispondente. Le risorse, in tale modo individuate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'apposito programma di cui al comma 13;
   5) al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo con le seguenti: nella misura del 5 per cento sugli investimenti complessivi e del 20 per cento degli incrementi realizzati con il sistema pubblico e non profit di ricerca e sviluppo;
   6) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
   7) al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.