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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/02/2014  [ apri ]
2.02.
approvato

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la promozione e il sostegno dell'imprenditoria femminile).

  1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel territorio nazionale è destinata, a decorrere dall'anno 2014, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che è rifinanziato, a tale fine, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al Fondo per la crescita sostenibile per essere destinate a interventi finalizzati a facilitare la nascita di nuove imprese femminili attraverso operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e da società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso operazioni di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.
  3. Le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».