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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.57.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
14.57.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
   a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavori di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione di cui all'articolo 34 bis, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001 trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presenta lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1), lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.
   b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dalle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5 lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;
   c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   d) le eventuali maggiori entrate rivenenti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

I Relatori
14.57.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
   a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavori di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione di cui all'articolo 34 bis, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001 trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presenta lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1), lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.
   b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dalle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5 lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;
   c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati;
   d) le eventuali maggiori entrate rivenenti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

I Relatori