Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale».