stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.134.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
13.134.

  Sopprimere il comma 12.
  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 255, e successive modificazioni).

  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   2-bis. La prescrizione di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.

  2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis. I velocipedi.

I Relatori
13.134.(nuova formulazione)
approvato

  Sopprimere il comma 12.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione».
  2. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis. 1 velocipedi».

I Relatori
13.134.

  Sopprimere il comma 12.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione».
  2. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis. 1 velocipedi».

I Relatori