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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.133.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
13.133.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis) – Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche al sensi dell'articolo 1 legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modifiche le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa, o qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nellostato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

13.133.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I Relatori
13.133.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I Relatori