Al comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dalla banca cedente con le seguenti: dal cedente;
b) dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.