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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.78.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
12.78.
approvato

  Al comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dalla banca cedente con le seguenti: dal cedente;
   b) dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.