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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.77.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
12.77.
approvato

  Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.