Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, inserire le seguenti:, ai fini degli effetti di cui al successivo comma 2, è sufficiente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni;
b) al capoverso comma 2, dopo le parole: la compensazione tra i crediti acquistati inserire le seguenti: dalla società di cartolarizzazione e dopo le parole: e i crediti inserire le seguenti: di tali debitori nei confronti del cedente.