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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.75.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
12.75.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le seguenti: la banca depositaria ovvero presso;
   b) al capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;
   c) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.

12.75.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le seguenti: la banca depositaria ovvero presso;
   b) al capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;
   c) al capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: dove vengano accreditate inserire le seguenti:, anche in via non esclusiva;
   d) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.