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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.49.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
12.49.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

12.49.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  7-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 7-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.