Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, sesto comma.