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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.32.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
11.32.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita».

11.32.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, è legittima la vendita di aziende in esercizio a un prezzo inferiore a quello determinato ai sensi del primo comma se, sulla base di apposite perizie di liquidazione o delle concrete proposte di acquisto raccolte sul mercato, la liquidazione dei singoli cespiti non garantisca il realizzo di un corrispettivo almeno pari o superiore al prezzo complessivamente offerto per l'azienda».