Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita».
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, è legittima la vendita di aziende in esercizio a un prezzo inferiore a quello determinato ai sensi del primo comma se, sulla base di apposite perizie di liquidazione o delle concrete proposte di acquisto raccolte sul mercato, la liquidazione dei singoli cespiti non garantisca il realizzo di un corrispettivo almeno pari o superiore al prezzo complessivamente offerto per l'azienda».