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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.30.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
11.30.
approvato

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della predetta legge n. 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ident. 11.33.11.18.