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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
10.3.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole «corte d'appello di Brescia.» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita, come sezione distaccata del Tribunale di Venezia, la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato.
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
   1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
   2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
   3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
   4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
   5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
   6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
   7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
   8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
   9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste e Venezia;
   10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi;»

10.3.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole «corte d'appello di Brescia.» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano».
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
   1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
   2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
   3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
   4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
   5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
   6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
   7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
   8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
   9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste, Venezia;
   10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi;».