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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.97.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
1.97.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

1.97.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di semplificare la conoscenza dei propri consumi da parte dei clienti del servizio del gas ed elettrico, favorendone la gestione consapevole, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, procede all'analisi delle tecnologie disponibili e di quelle in via di sviluppo, anche avvalendosi della collaborazione delle imprese e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'installazione all'interno delle abitazioni di sistemi semplificati di lettura dei consumi rilevati dai contatori del servizio del gas ed elettrico, nonché della loro trasmissione a distanza.
  6-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, sulla base dell'analisi di cui al comma 6-bis, decide in merito all'installazione obbligatoria dei dispositivi di cui al medesimo comma a cura delle società di vendita o di distribuzione, stabilendo i relativi costi e le eventuali modalità di rimborso.