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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.95.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
1.95.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

1.95.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti ai clienti del servizio del gas ed elettrico, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, provvede affinché, ove siano installati i misuratori elettronici, siano resi disponibile ai clienti ed ai loro mandatari i dati di consumo in forma puntuale e aggregata, al fine di consentire la fatturazione dei servizi di fornitura di elettricità e gas secondo i consumi effettivi.
  6-ter. L'Autorità provvede, altresì, a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita, assicurando un adeguato standard di qualità commerciale a beneficio dei clienti. L'Autorità dispone inoltre le modalità per assicurare il conguaglio dei consumi fatturati precedentemente su base presunta.
  6-quater. L'Autorità provvede a dare attuazione al comma 6-bis entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto per i clienti forniti di contatore elettronico di telelettura ed entro 12 mesi dalla medesima data per i clienti che sono sprovvisti di tale contatore.
  6-quinquies. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 19 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell'installazione dei contatori elettronici e la predisposizione dei servizi di telelettura è attuato secondo condizioni economiche definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza oneri aggiuntivi per i consumatori finali.