stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.51.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
1.51.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, dopo la parola «emissioni» aggiungere le seguenti «di processo»;
   b) al comma 3-bis.1, dopo le parole «immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 Mwh elettrici annui»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.

1.51.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, al penultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW» aggiungere il seguente periodo: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo le eventuali perdite sistematiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
  7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.