stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.168.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
1.168.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.»

1.168.

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 20 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.