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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.165.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
1.165.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.»

1.165.

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  
16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia, negli altri casi verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».