Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw».
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.